Art. 21 · Utilizzo di modelli automatizzati

Art. 21

Utilizzo di modelli automatizzati

In vigore dal 29 set 2023
Utilizzo di modelli automatizzati 1.   Qualora si utilizzino modelli automatizzati per valutare il rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti e per approvare i progetti di crowdfunding da proporre agli investitori, i fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che: a) i ruoli e le funzioni in questione abbiano una buona comprensione della metodologia di tali modelli, dei loro dati di base e delle loro ipotesi e limitazioni; b) l’organo di gestione abbia una comprensione sufficiente dell’uso dell’innovazione agevolata dalla tecnologia applicata ai prodotti finanziari; c) i modelli automatizzati siano adatti allo scopo e il loro utilizzo sia proporzionato all’entità e alla complessità dell’attività del titolare di progetto, del progetto di crowdfunding e dell’importo del prestito. 2.   Ai fini del paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding dispongono di politiche e procedure e stabiliscono dispositivi di governance adeguati per la progettazione e l’utilizzo di tali modelli automatizzati. 3.   Le politiche e le procedure di cui al paragrafo 2: a) garantiscono la qualità dei dati utilizzati come dati di base per i modelli automatizzati; b) assicurano che la qualità dei risultati dei modelli automatizzati sia valutata regolarmente; c) stabiliscono i criteri per decidere quando è possibile ignorare i risultati di tali modelli automatizzati. 4.   I fornitori di servizi di crowdfunding dispongono di un’adeguata documentazione riguardante la metodologia, i dati di base e i criteri che i modelli automatizzati utilizzano per valutare il rischio di credito, monitorare il rischio di credito e approvare i progetti di crowdfunding da proporre agli investitori.
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