Art. 10

Obiettivi per la fornitura di energia elettrica da terra nei porti di navigazione interna

In vigore dal 13 set 2023
Obiettivi per la fornitura di energia elettrica da terra nei porti di navigazione interna Gli Stati membri provvedono affinché: a) entro il 31 dicembre 2024, in tutti i porti di navigazione interna della rete centrale TEN-T sia realizzata almeno un’installazione che fornisca energia elettrica da terra alle navi adibite alla navigazione interna; b) entro il 31 dicembre 2029, in tutti i porti di navigazione interna della rete globale TEN-T sia realizzata almeno un’installazione che fornisca energia elettrica da terra alle navi adibite alla navigazione interna.
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