Art. 8

Infrastruttura per il metano liquefatto per i veicoli adibiti al trasporto su strada

In vigore dal 13 set 2023
Infrastruttura per il metano liquefatto per i veicoli adibiti al trasporto su strada Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri provvedono affinché sia installato un numero adeguato di punti di rifornimento di metano liquefatto accessibili al pubblico almeno lungo la rete centrale TEN-T, al fine di consentire la circolazione di veicoli pesanti alimentati a metano liquefatto in tutta l’Unione, a condizione che esista una domanda e a meno che i costi non siano sproporzionati rispetto ai benefici, inclusi i benefici per l’ambiente.
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