Art. 11

Obiettivi per la fornitura di metano liquefatto nei porti marittimi

In vigore dal 13 set 2023
Obiettivi per la fornitura di metano liquefatto nei porti marittimi 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2024, nei porti marittimi della rete centrale TEN-T di cui al paragrafo 2 sia installato un numero adeguato di punti di rifornimento per il metano liquefatto per consentire la circolazione delle navi adibite alla navigazione marittima in tutta la rete centrale TEN-T. Gli Stati membri cooperano se necessario con gli Stati membri confinanti per assicurare l’adeguata copertura della rete centrale TEN-T. 2.   Gli Stati membri designano nei propri quadri strategici nazionali i porti marittimi della rete centrale TEN-T che forniscono accesso ai punti di rifornimento per il metano liquefatto di cui al paragrafo 1, tenendo conto dello sviluppo dei porti, dei punti di rifornimento di metano liquefatto esistenti e dell’effettiva domanda di mercato, sia a breve sia a lungo termine, nonché di altri sviluppi.
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