Art. 12

Obiettivi per la fornitura di energia elettrica agli aeromobili in stazionamento

In vigore dal 13 set 2023
Obiettivi per la fornitura di energia elettrica agli aeromobili in stazionamento 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, in tutti gli aeroporti della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T, la fornitura di energia elettrica agli aeromobili in stazionamento sia assicurata come segue: a) entro il 31 dicembre 2024, presso tutte le postazioni con pontile utilizzate per operazioni di trasporto aereo commerciale per imbarcare o sbarcare passeggeri o per caricare o scaricare merci; b) entro il 31 dicembre 2029, presso tutte le postazioni remote utilizzate per operazioni di trasporto aereo commerciale per imbarcare o sbarcare passeggeri o per caricare o scaricare merci. 2.   Gli Stati membri possono esentare gli aeroporti della rete TEN-T con meno di 10 000 movimenti di voli commerciali all’anno, calcolati come media sugli ultimi tre anni, dall’obbligo di fornire energia elettrica agli aeromobili in stazionamento presso tutte le postazioni remote. 3.   Il paragrafo 1 non si applica alle postazioni specificamente dedicate allo sbrinamento, alle postazioni all’interno di aree militari designate e alle postazioni specificamente dedicate agli aeromobili dell’aviazione generale di peso massimo al decollo inferiore a 5,7 tonnellate. 4.   A decorrere al più tardi dal 1o gennaio 2030, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’energia elettrica fornita a norma del paragrafo 1 provenga dalla rete elettrica o sia prodotta in loco senza l’utilizzo di combustibili fossili.
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