Art. 6
Accettazione delle dichiarazioni in dogana
In vigore dal 17 ago 2023
Accettazione delle dichiarazioni in dogana
1. Le dogane possono accettare le dichiarazioni di esportazione e/o le dichiarazioni di immissione in libera pratica relative ai prodotti soggetti a norme di commercializzazione specifiche se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a)
le merci sono accompagnate da un certificato di conformità di cui all’ o, nel caso delle banane, dal certificato di esenzione di cui all’allegato II; o
b)
l’organismo di controllo competente ha informato l’autorità doganale che è stato rilasciato un certificato di conformità per le partite in questione; o
c)
l’organismo di controllo competente ha informato l’autorità doganale di non aver rilasciato un certificato di conformità per le partite in questione poiché esse non necessitavano di un controllo in esito all’analisi del rischio di cui all’, paragrafo 1.
L’accettazione delle dichiarazioni di cui al primo comma non pregiudica l’eventuale svolgimento di controlli di conformità da parte degli Stati membri ai sensi dell’.
2. Gli Stati membri possono applicare il paragrafo 1 anche ai prodotti soggetti alla norma di commercializzazione generale di cui all’allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2023/2429 e ai prodotti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto i), di tale regolamento delegato, qualora lo Stato membro interessato lo ritenga necessario in esito all’analisi di rischio di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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