Art. 8

Riconoscimento dei controlli di conformità effettuati dai paesi terzi prima dell’importazione nell’Unione

In vigore dal 17 ago 2023
Riconoscimento dei controlli di conformità effettuati dai paesi terzi prima dell’importazione nell’Unione 1.   La richiesta di riconoscimento di un paese terzo di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2429 indica l’autorità ufficiale del paese terzo sotto la cui responsabilità sono compiuti i controlli di conformità alle norme di commercializzazione stabiliti in tale regolamento delegato. Tale autorità cura i contatti con la Commissione. La richiesta di riconoscimento fornisce inoltre le informazioni necessarie per valutare i requisiti di cui all’, paragrafo 4, di tale regolamento delegato. 2.   I paesi terzi i cui i controlli di conformità sono stati riconosciuti alle condizioni di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2023/2429 e al presente articolo, e i relativi prodotti, figurano nell’allegato IV del presente regolamento. A ogni nuovo riconoscimento la Commissione aggiorna tale allegato conformemente all’articolo 91, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 3.   La Commissione rende disponibili gli estremi delle autorità ufficiali e degli organismi di controllo interessati sul sito web Europa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:2430:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riconoscimento dei controlli di conformità effettuati dai paesi terzi prima dell’importazione nell’Unione (Art. 8 Regolamento (UE) 2023/2430) — Testo vigente | Portale Normativo