Art. 10

Metodi di controllo e disposizioni in materia di non conformità

In vigore dal 17 ago 2023
Metodi di controllo e disposizioni in materia di non conformità 1.   I controlli di conformità previsti nel presente regolamento, eccetto quelli eseguiti nella fase della vendita al minuto al consumatore finale, si effettuano secondo i metodi di controllo descritti nell’allegato V, salvo disposizione contraria del presente regolamento o del regolamento delegato (UE) 2023/2429. Gli Stati membri stabiliscono modalità specifiche per il controllo della conformità nella fase della vendita al minuto al consumatore. 2.   Se rileva che le merci sono conformi alle norme di commercializzazione, l’organismo di controllo può rilasciare il certificato di conformità di cui all’allegato III conformemente all’. 3.   Se rileva che le merci non sono conformi alle norme di commercializzazione, l’organismo di controllo rilascia un attestato di non conformità per l’operatore o il suo rappresentante. Le merci oggetto di un attestato di non conformità non possono essere spostate senza l’autorizzazione dell’organismo di controllo che l’ha rilasciato. Tale autorizzazione può essere subordinata al rispetto di condizioni stabilite dall’organismo di controllo. Gli operatori possono decidere di rendere conforme la merce o parte di essa. La merce resa conforme non può essere commercializzata prima che l’organismo di controllo si accerti della conformità della merce con i mezzi ritenuti idonei. L’organismo di controllo rilascia, se del caso, il certificato di conformità di cui all’allegato III per la partita o la parte della partita resa conforme. Se un organismo di controllo accoglie la richiesta di un operatore di rendere conforme la merce in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stato eseguito il controllo che ne ha accertato la non conformità, l’operatore ne informa l’organismo di controllo dello Stato membro di destinazione della partita non conforme. Lo Stato membro che rilascia l’attestato di non conformità ne trasmette copia allo Stato membro di destinazione della partita non conforme e agli altri Stati membri interessati. Se la merce non può essere resa conforme, né essere destinata alla trasformazione industriale, all’alimentazione animale o a qualsiasi altro uso non alimentare, l’organismo di controllo può, se necessario, chiedere agli operatori di prendere misure adeguate allo scopo di garantire che i prodotti considerati non siano commercializzati. Gli operatori comunicano agli organismi di controllo le informazioni che gli Stati membri giudicano necessarie ai fini dell’applicazione del presente paragrafo. 4.   Qualora i controlli di conformità stabiliti nel presente regolamento individuino eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente alle norme di commercializzazione, le autorità competenti adottano misure adeguate in conformità del regolamento (UE) 2017/625 e scambiano notifiche di frode a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
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