Art. 5

Controlli di conformità

In vigore dal 17 ago 2023
Controlli di conformità 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i controlli di conformità siano effettuati in maniera selettiva, in base a un’analisi di rischio e con una frequenza adeguata, in modo da garantire il rispetto delle norme di commercializzazione stabilite dagli articoli 75 e 76 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2023/2429 e da identificare eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente a dette norme. I criteri per la valutazione del rischio possono includere: a) l’esistenza di un certificato di conformità di cui all’ del presente regolamento rilasciato da un’autorità competente; b) l’esistenza di un certificato di conformità rilasciato da un’autorità competente di un paese terzo in cui i controlli di conformità sono stati riconosciuti a norma dell’ del presente regolamento; c) la natura del prodotto, il periodo di produzione, il prezzo del prodotto, le condizioni atmosferiche, le operazioni di imballaggio e di movimentazione, le condizioni di magazzinaggio, il paese di origine, i mezzi di trasporto o il volume della partita; d) le dimensioni degli operatori, la posizione che occupano nella catena commerciale, il volume o il valore di quanto commercializzano, la loro gamma di prodotti, la zona di distribuzione o il tipo di attività svolte (magazzinaggio, cernita, imballaggio o vendita); e) l’esito di controlli svolti precedentemente, incluso il numero e il tipo di difetti riscontrati, la qualità abituale dei prodotti commercializzati, il livello dell’attrezzatura tecnica utilizzata; f) l’affidabilità dei sistemi di assicurazione della qualità o dei sistemi di autocontrollo degli operatori con riguardo alla conformità alle norme di commercializzazione; g) il luogo in cui viene svolto il controllo, in particolare se si tratta del punto di primo ingresso nell’Unione o del luogo in cui i prodotti sono confezionati o caricati; h) ogni altra informazione che possa far supporre un rischio di non conformità. 2.   I certificati di conformità di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b), sono considerati un fattore che riduce il rischio di non conformità. 3.   L’analisi del rischio si basa sulle informazioni contenute nella banca dati degli operatori di cui all’ e gli Stati membri classificano gli operatori in categorie di rischio sulla base di tale analisi. Gli Stati membri fissano anticipatamente: a) i criteri per la valutazione del rischio di non conformità delle partite; b) le percentuali minime di operatori e di partite e/o di quantitativi da sottoporre a un controllo di conformità, sulla base di un’analisi del rischio per ciascuna categoria di rischio. Sulla base di un’analisi dei rischi gli Stati membri possono decidere di non svolgere controlli selettivi per i prodotti soggetti alla norma di commercializzazione generale. 4.   Se dai controlli emergono irregolarità significative, gli Stati membri aumentano la frequenza dei controlli relativi agli operatori interessati, ai prodotti, al luogo di origine o ad altri parametri. 5.   Gli operatori sono tenuti a fornire agli organismi di controllo tutte le informazioni e le strutture che questi ultimi ritengono necessarie per l’organizzazione e l’esecuzione dei controlli di conformità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:2430:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo