Art. 4

Operatori riconosciuti

In vigore dal 17 ago 2023
Operatori riconosciuti 1.   Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori classificati nella categoria di rischio più bassa, conformemente ai controlli di conformità di cui all’, su loro richiesta e fatta salva la presentazione di particolari garanzie di conformità alle norme di commercializzazione, a: a) firmare il certificato di conformità di cui all’; b) apporre su ciascun imballaggio, nella fase della spedizione, l’etichetta il cui facsimile figura nell’allegato I per gli ortofrutticoli freschi e le banane prodotti nell’Unione; o c) utilizzare il certificato di esenzione di cui all’allegato II per le banane prodotte in paesi terzi. Gli Stati membri possono limitare le autorizzazioni di cui al primo comma a uno o due dei settori e prodotti di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2023/2429. Il certificato di esenzione di cui al primo comma, lettera c), è valido sull’intero mercato dell’Unione per le banane sbarcate nello Stato membro che ha concesso l’esenzione. 2.   Tale autorizzazione è concessa per un periodo di almeno un anno. 3.   Gli operatori che beneficiano della possibilità di cui al paragrafo 1 devono: a) disporre di addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione o abbiano un’esperienza pertinente; b) possedere attrezzature adeguate per il condizionamento, l’imballaggio e il controllo dei prodotti; c) impegnarsi ad eseguire controlli di conformità sulle merci che spediscono e tenere un registro con i dati relativi a tutti i controlli effettuati; d) consentire i controlli da parte delle autorità di coordinamento. 4.   Lo Stato membro revoca l’autorizzazione all’operatore riconosciuto che non soddisfa più i requisiti previsti per la concessione dell’autorizzazione. 5.   Gli Stati membri stilano un elenco degli operatori riconosciuti con l’indicazione del numero di registrazione di cui all’, paragrafo 5, primo comma, lettera a), e dei prodotti e del periodo per il quale è stata concessa l’autorizzazione. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per rendere tali informazioni disponibili al pubblico.
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