Art. 2

Autorità di coordinamento e organismi di controllo

In vigore dal 17 ago 2023
Autorità di coordinamento e organismi di controllo 1.   Gli Stati membri designano: a) un’unica autorità competente incaricata del coordinamento e dei contatti nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in appresso denominata «l’autorità di coordinamento» e b) uno o più organismi di controllo incaricati dell’applicazione del presente regolamento, in appresso «gli organismi di controllo». 2.   Le autorità di coordinamento e gli organismi di controllo di cui al paragrafo 1 possono essere pubblici o privati. Tuttavia, in entrambi i casi essi fanno capo agli Stati membri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) il nome e l’indirizzo, postale ed elettronico, dell’autorità di coordinamento che hanno designato in applicazione del paragrafo 1, lettera a); b) il nome e l’indirizzo, postale ed elettronico, degli organismi di controllo che hanno designato in applicazione del paragrafo 1, lettera b) e c) la definizione precisa delle rispettive sfere di competenza degli organismi di controllo designati. 3.   L’autorità di coordinamento può coincidere con l’organismo di controllo o con uno degli organismi di controllo o con qualsiasi altro organismo designato in conformità del paragrafo 1. 4.   La Commissione pubblica l’elenco delle autorità di coordinamento designate dagli Stati membri sul sito web Europa.
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