Art. 7

Indagini annuali nelle aree delimitate

In vigore dal 1 ago 2023
Indagini annuali nelle aree delimitate 1.   Nelle aree delimitate le autorità competenti effettuano le indagini annuali di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria. 2.   Il piano dell’indagine è in linea con gli orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio; inoltre il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati nelle indagini a fini di rilevazione garantiscono la rilevazione di un livello di presenza dell’organismo nocivo specificato dell’1 % con un grado di affidabilità almeno del 95 %. 3.   Le indagini annuali sono effettuate: a) nelle zone infestate, nel caso di aree delimitate per l’eradicazione; b) nelle zone cuscinetto nelle aree delimitate per l’eradicazione e nelle zone cuscinetto nelle aree delimitate per il contenimento; c) in campi all’aperto, frutteti/vigneti, foreste, vivai, giardini privati, siti pubblici, aree a prato quali terreni sportivi e campi da golf, dintorni di aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, nonché in serre e centri per il giardinaggio, in particolare nelle zone vicine all’asse della rete di trasporto che collega le zone in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato; e d) in periodi adatti dell’anno, per quanto riguarda la possibilità di individuare l’organismo nocivo specificato, tenendo conto della biologia dell’organismo nocivo specificato e della presenza di piante specificate. 4.   Le indagini annuali consistono: a) nella cattura mediante esche per attirare l’organismo nocivo specificato nel caso di indagini effettuate nelle zone infestate nelle aree delimitate per l’eradicazione; b) in esami visivi delle piante specificate; c) in campionamento e analisi del suolo per rilevare la presenza di larve dell’organismo nocivo specificato.
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