Art. 9

Misure di eradicazione

In vigore dal 1 ago 2023
Misure di eradicazione 1.   Nelle zone infestate le autorità competenti garantiscono l’adozione delle misure seguenti ai fini dell’eradicazione dell’organismo nocivo specificato: a) contro gli adulti dell’organismo nocivo specificato, almeno una combinazione di due delle misure seguenti: i) sistema di cattura massale con esche, che garantisca la distruzione dell’organismo nocivo specificato con metodi appropriati; ii) strategia di attrazione e abbattimento; iii) cattura manuale dell’organismo nocivo specificato, che garantisca la distruzione dell’organismo nocivo specificato con metodi appropriati; iv) trattamenti chimici delle piante; v) controllo biologico (ad esempio funghi entomopatogeni o qualsiasi altro controllo biologico efficace); vi) qualsiasi altra misura di cui sia stata scientificamente dimostrata l’efficacia; b) contro le larve dell’organismo nocivo specificato, almeno una combinazione di due delle misure seguenti: i) trattamenti adeguati del suolo in cui sono presenti larve dell’organismo nocivo specificato; ii) controllo biologico (ad esempio funghi o nematodi entomopatogeni o qualsiasi altro controllo biologico efficace); iii) divieto di irrigazione dei prati nel periodo in cui gli adulti dell’organismo nocivo specificato escono dal suolo e durante il loro periodo di volo; iv) ricorso alla lavorazione meccanica per distruggere le larve nel suolo nei periodi opportuni dell’anno; v) distruzione locale dei prati fortemente infestati; c) durante il periodo di volo dell’organismo nocivo specificato: i) misure specifiche negli aeroporti, nei porti e nelle stazioni ferroviarie per garantire che l’organismo nocivo specificato sia tenuto fuori da aeromobili, navi e treni, sulla base di specifiche procedure di gestione dei rischi, che sono state comunicate per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri; e ii) divieto di spostamento di detriti vegetali non trattati al di fuori della zona infestata, a meno che non siano trasportati all’interno di veicoli chiusi, e siano immagazzinati e compostati in una struttura al chiuso esterna all’area infestata; d) divieto di spostamento al di fuori della zona infestata dello strato superiore del suolo e dei substrati di coltivazione utilizzati, a meno che: i) non siano stati sottoposti a misure adeguate per eliminare l’organismo nocivo specificato o prevenire l’infestazione delle piante specificate; o ii) non saranno interrati in profondità in una discarica sotto la supervisione delle autorità competenti, e trasportati all’interno di veicoli chiusi, in modo da garantire che l’organismo nocivo specificato non possa diffondersi. 2.   Nelle zone cuscinetto le autorità competenti garantiscono che lo strato superiore del suolo, i substrati di coltivazione utilizzati e i detriti vegetali non trattati siano spostati al di fuori della zona cuscinetto solo nella misura in cui in tale zona non sia stata rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato.
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