Art. 6
Deroga all’obbligo di definire aree delimitate
In vigore dal 1 ago 2023
Deroga all’obbligo di definire aree delimitate
1. In deroga all’, paragrafo 1, le autorità competenti possono scegliere di non definire un’area delimitata se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
vi sono prove del fatto che l’organismo nocivo specificato non si è moltiplicato; e
b)
vi sono prove del fatto che:
i)
l’organismo nocivo specificato è stato introdotto nella zona con le piante su cui è stato trovato e che queste piante erano infestate prima di essere introdotte nella zona in questione; o
ii)
si tratta di un ritrovamento isolato, che presumibilmente non porterà ad un insediamento.
2. Qualora si avvalga della deroga di cui al paragrafo 1, l’autorità competente:
a)
adotta misure per garantire la rapida eradicazione dell’organismo nocivo specificato ed escludere la possibilità che esso si diffonda;
b)
aumenta immediatamente il numero di trappole e la frequenza con cui le trappole sono controllate in tale zona;
c)
intensifica immediatamente l’esame visivo per rilevare l’eventuale presenza di adulti dell’organismo nocivo specificato e ispeziona i prati e il suolo per rilevare l’eventuale presenza di larve dell’organismo nocivo specificato in periodi opportuni;
d)
per almeno un ciclo vitale dell’organismo nocivo specificato, più un altro anno, effettua indagini in un raggio di almeno 1 km intorno alle piante infestate o al luogo dove è stato rilevato l’organismo nocivo specificato, in maniera regolare ed intensiva durante il periodo di volo dell’organismo nocivo specificato;
e)
individua l’origine dell’infestazione ed esamina, per quanto possibile, le vie di diffusione associate al ritrovamento dell’organismo nocivo specificato;
f)
sensibilizza l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato; e
g)
adotta qualunque altra misura in grado di contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, conformemente alle misure di eradicazione di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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