Art. 5

Definizione di aree delimitate

In vigore dal 1 ago 2023
Definizione di aree delimitate 1.   Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato definisce senza indugio un’area delimitata ai fini dell’eradicazione dell’organismo nocivo specificato. 2.   A seguito di una conferma ufficiale della presenza dell’organismo nocivo specificato e della definizione dell’area delimitata di cui al paragrafo 1, le autorità competenti determinano senza indugio il livello di infestazione mediante esami visivi adeguati e l’uso di trappole con esche per attirare l’organismo nocivo specificato. 3.   Se, sulla base dei risultati delle indagini di cui all’ o dei risultati degli accertamenti di cui al paragrafo 2, si conclude che il livello di infestazione da parte dell’organismo nocivo specificato è tale da renderne impossibile l’eradicazione, le autorità competenti notificano immediatamente alla Commissione i dettagli della nuova area delimitata per il contenimento che intendono designare o modificare, cosicché tale area sia inclusa nell’elenco delle aree delimitate per il contenimento di cui all’allegato II. 4.   Le aree delimitate sono costituite da: a) una zona infestata, comprendente la zona in cui è stata ufficialmente confermata la presenza dell’organismo nocivo specificato circondata da un’ulteriore zona dell’ampiezza di almeno: i) 1 km nel caso di un’area delimitata per l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato; ii) 3 km nel caso di un’area delimitata per il contenimento dell’organismo nocivo specificato; e b) una zona cuscinetto dell’ampiezza di almeno: i) 5 km oltre i confini della zona infestata nel caso di un’area delimitata per l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato; ii) 15 km oltre i confini della zona infestata nel caso di un’area delimitata per il contenimento dell’organismo nocivo specificato. 5.   La delimitazione dell’area delimitata tiene conto dei principi scientifici, della biologia dell’organismo nocivo specificato, del livello di infestazione, della particolare distribuzione delle piante ospiti nell’area interessata e delle prove dell’insediamento dell’organismo nocivo specificato. 6.   Se la presenza dell’organismo nocivo specificato è confermata al di fuori della zona infestata, sono adottate misure di eradicazione conformemente all’ e la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto è riesaminata e modificata di conseguenza. Qualora nella zona cuscinetto di un’area delimitata per il contenimento sia stata ufficialmente confermata la presenza dell’organismo nocivo specificato, si applicano gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031 finché le autorità competenti non valutano il livello di tale infestazione. Qualora l’eradicazione non sia considerata possibile, si applica il paragrafo 3 del presente articolo. 7.   All’interno delle aree delimitate le autorità competenti sensibilizzano l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’ulteriore diffusione al di fuori di tali aree. Esse assicurano che il pubblico in generale e gli operatori professionali siano a conoscenza della delimitazione delle aree delimitate.
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