Art. 2

Set di dati

In vigore dal 25 lug 2023
Set di dati 1.   Il contenuto dei set di dati è specificato nell’allegato I per le seguenti tematiche dettagliate: 1) prodotti fitosanitari immessi sul mercato; 2) uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura. 2.   Per ciascun set di dati la sezione I dell’allegato I specifica: 1) la descrizione del contenuto dei dati; 2) le variabili da compilare sulla produzione biologica; 3) i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat); 4) i periodi di riferimento; 5) le unità di misura. 3.   Per ciascun set di dati la sezione II dell’allegato I specifica se del caso: 1) la descrizione delle unità di misura; 2) eventuali requisiti tecnici riguardanti le variabili.
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