Art. 1

Requisiti in materia di dati

In vigore dal 25 lug 2023
Requisiti in materia di dati 1.   Gli Stati membri forniscono dati sul dominio delle statistiche sui prodotti fitosanitari di cui all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2022/2379 sotto forma di set aggregati di dati. 2.   Le statistiche comprendono: a) tutte le sostanze attive specificate ai punti i) e ii) del presente articolo e contenute nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato ai sensi dell’, punto 9, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), comprese quelle immesse sul mercato con un permesso di commercio parallelo di cui all’articolo 52 di tale regolamento: i) le sostanze attive elencate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; ii) le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato in situazioni di emergenza di cui all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, diverse da quelle di cui al punto i), e indipendentemente dal loro status di approvazione; b) l’uso delle sostanze attive di cui al punto a) da parte di utilizzatori professionali in agricoltura. 3.   I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) a livello nazionale.
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Requisiti in materia di dati (Art. 1 Regolamento (UE) 2023/1537) — Testo vigente | Portale Normativo