Art. 2
Set di dati
In vigore dal 25 lug 2023
Set di dati
1. Il contenuto dei set di dati è specificato nell’allegato I per le seguenti tematiche dettagliate:
1)
prodotti fitosanitari immessi sul mercato;
2)
uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura.
2. Per ciascun set di dati la sezione I dell’allegato I specifica:
1)
la descrizione del contenuto dei dati;
2)
le variabili da compilare sulla produzione biologica;
3)
i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat);
4)
i periodi di riferimento;
5)
le unità di misura.
3. Per ciascun set di dati la sezione II dell’allegato I specifica se del caso:
1)
la descrizione delle unità di misura;
2)
eventuali requisiti tecnici riguardanti le variabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:1537:oj#art-2