Art. 3

Requisiti in materia di qualità

In vigore dal 25 lug 2023
Requisiti in materia di qualità Quando le rilevazioni di dati sono effettuate sulla base di campioni statistici, gli Stati membri provvedono affinché i risultati ponderati siano rappresentativi della popolazione statistica dell’unità geografica pertinente. Qualora non siano applicabili requisiti di precisione, ad esempio per fonti diverse dalle indagini statistiche, la qualità statistica è assicurata in altri modi affinché le statistiche siano rappresentative del campo di osservazione descritto e rispettino i criteri di qualità stabiliti dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:1537:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo