Art. 3
Requisiti in materia di qualità
In vigore dal 25 lug 2023
Requisiti in materia di qualità
Quando le rilevazioni di dati sono effettuate sulla base di campioni statistici, gli Stati membri provvedono affinché i risultati ponderati siano rappresentativi della popolazione statistica dell’unità geografica pertinente. Qualora non siano applicabili requisiti di precisione, ad esempio per fonti diverse dalle indagini statistiche, la qualità statistica è assicurata in altri modi affinché le statistiche siano rappresentative del campo di osservazione descritto e rispettino i criteri di qualità stabiliti dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:1537:oj#art-3