Art. 8
Azioni ammissibili
In vigore dal 20 lug 2023
Azioni ammissibili
1. Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all' sono ammissibili al finanziamento.
2. Lo strumento fornisce sostegno finanziario ad azioni volte ad affrontare le strozzature individuate nelle capacità di produzione e nelle catene di approvvigionamento al fine di garantire e accelerare la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti per assicurarne l'approvvigionamento efficace e la tempestiva disponibilità.
3. Le azioni ammissibili riguardano una o più delle attività seguenti e sono esclusivamente connesse alle capacità di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, compresi i loro componenti e le rispettive materie prime, nella misura in cui siano destinati alla produzione dei prodotti per la difesa pertinenti o utilizzati interamente per tale produzione:
a)
l'ottimizzazione, l'espansione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione, per quanto riguarda i prodotti per la difesa pertinenti o i loro componenti e le rispettive materie prime, nella misura in cui questi tali componenti e materie prime siano utilizzati come fattori di produzione diretti per la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, in particolare al fine di aumentare la capacità di produzione o ridurre i lead time di produzione, anche sulla base di appalti o tramite acquisizione delle macchine utensili richieste e di qualsiasi altro fattore di produzione necessario;
b)
l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, anche attraverso partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione industriale, in uno sforzo industriale congiunto, comprese le attività volte a coordinare l'approvvigionamento o la riserva di componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano utilizzati come fattori di produzione diretti per la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, nonché a coordinare le attività destinate alle capacità di produzione e ai piani di produzione;
c)
la costituzione e la messa a disposizione di capacità di fabbricazione aggiuntive riservate dei prodotti per la difesa pertinenti, dei loro componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano utilizzati come fattori di produzione diretti per la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, in conformità dei volumi di produzione ordinati o pianificati;
d)
il collaudo, comprese le necessarie infrastrutture, e, se del caso, la certificazione di ricondizionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, al fine di affrontarne l'obsolescenza e renderli utilizzabili dagli utilizzatori finali;
e)
la formazione, la riqualificazione o il miglioramento del livello delle competenze del personale in relazione alle attività di cui alle lettere da a) a d);
f)
il miglioramento dell'accesso ai finanziamenti per gli operatori economici interessati attivi nella produzione o nella messa a disposizione dei prodotti per la difesa pertinenti, mediante la compensazione di eventuali costi aggiuntivi derivanti specificamente dal settore industriale della difesa, per gli investimenti connessi alle attività di cui alle lettere da a) a e).
4. Le azioni seguenti non sono ammissibili a finanziamenti nell'ambito dello strumento:
a)
azioni connesse alla produzione di beni o alla prestazione di servizi vietati dal diritto internazionale applicabile;
b)
azioni connesse alla produzione di armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare offensive contro esseri umani;
c)
azioni, o parti di esse, già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o private.
5. Nel concludere accordi con singoli destinatari la Commissione assicura che lo strumento finanzi solo attività a esclusivo beneficio delle capacità di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti o dei loro componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui siano destinati alla produzione dei prodotti per la difesa pertinenti o utilizzati interamente per tale produzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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