Art. 7

Forme di finanziamento dell'Unione

In vigore dal 20 lug 2023
Forme di finanziamento dell'Unione 1.   Lo strumento è attuato in regime di gestione diretta e, per quanto riguarda la gestione del Fondo di potenziamento di cui all' del presente regolamento, in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. Lo strumento può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, compresi finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto. Le operazioni di finanziamento misto sono effettuate in conformità del titolo X del regolamento finanziario, del regolamento (UE) 2021/523 e dell' del presente regolamento. 2.   In deroga all'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, i contributi finanziari possono, se pertinente e necessario per l'attuazione di un'azione, riguardare azioni avviate prima della data di presentazione della proposta relativa a tali azioni, a condizione che tali azioni non siano state avviate prima del 20 marzo 2023 e non siano state completate prima della firma della convenzione di sovvenzione.
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