Art. 5

Bilancio

In vigore dal 20 lug 2023
Bilancio 1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento per il periodo compreso tra il 25 luglio 2023 e il 30 giugno 2025 è fissata a 500 milioni di EUR a prezzi correnti. 2.   Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino a 50 milioni di EUR possono essere utilizzati come operazione di finanziamento misto nel quadro del «Fondo di potenziamento» di cui all'. 3.   La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 può anche finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. 4.   Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue. 5.   Il bilancio dello strumento può essere rafforzato qualora necessario o in caso di proroga del presente regolamento, in conformità dell', secondo comma.
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