Art. 6
Finanziamento cumulativo e alternativo
In vigore dal 20 lug 2023
Finanziamento cumulativo e alternativo
1. Lo strumento è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nell'ambito dello strumento può essere finanziata anche da parte di un altro programma dell'Unione, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito all'azione si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
2. Al fine di ricevere un marchio di eccellenza nell'ambito dello strumento, le azioni devono essere conformi alle condizioni cumulative seguenti:
a)
sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento;
b)
sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte; e
c)
non sono finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.
3. Nel proporre piani per la ripresa e la resilienza modificati o nuovi, in conformità del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri hanno la facoltà di includere misure che contribuiscono anche agli obiettivi dello strumento, in particolare misure connesse a proposte presentate in seguito a un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento che hanno ricevuto un marchio di eccellenza.
4. L', paragrafo 5, si applica per analogia alle azioni finanziate in conformità del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:1525:oj#art-6