Art. 10

Soggetti idonei

In vigore dal 20 lug 2023
Soggetti idonei 1.   I destinatari coinvolti in un'azione che beneficia di sostegno nell'ambito dello strumento sono soggetti, di proprietà pubblica o privata, che sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato. Tali destinatari non devono essere soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato o, in alternativa, devono essere stati sottoposti a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, a misure di mitigazione tenendo conto degli obiettivi di cui all' del presente regolamento. 2.   Un'impresa stabilita nell'Unione o in un paese associato che è controllata da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato e che non è stata sottoposta a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, a misure di mitigazione è idonea quale destinataria coinvolta in un'azione sostenuta nell'ambito dello strumento solo se garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale l'impresa è stabilita sono rese disponibili alla Commissione secondo le relative procedure nazionali. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento di una tale impresa in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V TUE, né con gli obiettivi di cui all' del presente regolamento. In particolare, le garanzie provano che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che: a) il destinatario sia in grado di eseguire l'azione e conseguire risultati senza restrizioni riguardo alle infrastrutture, alle attrezzature, ai beni, alle risorse, alla proprietà intellettuale o al know-how necessari ai fini dell'azione, o restrizioni che pregiudichino le sue capacità e gli standard necessari all'esecuzione dell'azione; e b) sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni sensibili o classificate relative all'azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, se del caso. 3.   Se considerato opportuno dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilita l'impresa, possono essere previste ulteriori garanzie. 4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una notifica concernente le misure di mitigazione applicate ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 di cui al paragrafo 1 del presente articolo o le garanzie di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Ulteriori informazioni sulle misure di mitigazione applicate o sulle garanzie sono messe a disposizione della Commissione su richiesta. La Commissione informa il comitato di cui all' in merito alle notifiche fornite conformemente al presente paragrafo. 5.   Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari coinvolti in un'azione che sono utilizzati ai fini di un'azione sostenuta dallo strumento sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato per l'intera durata dell'azione. 6.   Lo strumento non sostiene finanziariamente il potenziamento delle capacità di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti che sono sottoposti a una restrizione da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati che limitano la capacità degli Stati membri di utilizzare tali prodotti. Il destinatario si adopera in ogni modo per garantire che l'azione finanziata dallo strumento consenta la realizzazione di risultati per l'Ucraina.
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Soggetti idonei (Art. 10 Regolamento (UE) 2023/1525) — Testo vigente | Portale Normativo