Art. 25

Atti di esecuzione

In vigore dal 12 lug 2023
Atti di esecuzione 1.   La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari per l'istituzione e l'uso del sistema informatico decentrato ai fini del presente regolamento, stabilendo quanto segue: a) le specifiche tecniche che definiscono i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato; b) le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione; c) gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni e un livello elevato di cibersicurezza per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell'ambito del sistema informatico decentrato; d) gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato. 2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'. 3.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati entro il 18 agosto 2025.
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Atti di esecuzione (Art. 25 Regolamento (UE) 2023/1543) — Testo vigente | Portale Normativo