Art. 27

Lingue

In vigore dal 12 lug 2023
Lingue Ciascuno Stato membro può decidere in qualsiasi momento di accettare le traduzioni degli EPOC e degli EPOC-PR in una o più lingue ufficiali dell'Unione oltre alla propria lingua o lingue ufficiali e indica tale decisione in una dichiarazione scritta presentata alla Commissione. La Commissione rende disponibili le dichiarazioni a tutti gli Stati membri e alla Rete giudiziaria europea.
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Lingue (Art. 27 Regolamento (UE) 2023/1543) — Testo vigente | Portale Normativo