Art. 29

Modifiche dei certificati e dei moduli

In vigore dal 12 lug 2023
Modifiche dei certificati e dei moduli La Commissione adotta atti delegati conformemente all' per modificare gli allegati I, II, III, V e VI al fine di rispondere efficacemente all'eventuale necessità di migliorare il contenuto dei moduli EPOC e EPOC-PR e del modulo per fornire informazioni sull'impossibilità di eseguire un EPOC o un EPOC-PR, per confermare l'emissione di una richiesta di produzione a seguito di un ordine europeo di conservazione e per prorogare la conservazione di prove elettroniche.
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Modifiche dei certificati e dei moduli (Art. 29 Regolamento (UE) 2023/1543) — Testo vigente | Portale Normativo