Art. 23
Costi del sistema informatico decentrato
In vigore dal 12 lug 2023
Costi del sistema informatico decentrato
1. Ciascuno Stato membro sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato per i quali lo Stato membro è responsabile.
2. Ciascuno Stato membro sostiene i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali pertinenti per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.
3. Le agenzie e gli organi dell'Unione sostengono i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei componenti che costituiscono il sistema informatico decentrato soggetti alla loro competenza.
4. Ciascuna agenzia e ciascun organo dell'Unione sostiene i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi di gestione dei casi per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.
5. I prestatori di servizi sostengono tutti i costi necessari per potersi integrare con successo nel sistema informatico decentrato o interagire con esso in altro modo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:1543:oj#art-23