Art. 21
Firme e sigilli elettronici
In vigore dal 12 lug 2023
Firme e sigilli elettronici
1. Alle comunicazioni elettroniche ai sensi del presente regolamento si applica il quadro giuridico generale per l'uso di servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
2. Qualora il documento trasmesso mediante comunicazione elettronica a norma dell', paragrafi 1 o 4, del presente regolamento, richieda un sigillo o una firma in conformità del presente regolamento, il documento deve contenere un sigillo elettronico qualificato o una firma elettronica qualificata, quali definiti nel regolamento (UE) n. 910/2014.
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