Art. 23 · Costi del sistema informatico decentrato

Art. 23

Costi del sistema informatico decentrato

In vigore dal 12 lug 2023
Costi del sistema informatico decentrato 1.   Ciascuno Stato membro sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato per i quali lo Stato membro è responsabile. 2.   Ciascuno Stato membro sostiene i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali pertinenti per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi. 3.   Le agenzie e gli organi dell'Unione sostengono i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei componenti che costituiscono il sistema informatico decentrato soggetti alla loro competenza. 4.   Ciascuna agenzia e ciascun organo dell'Unione sostiene i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi di gestione dei casi per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi. 5.   I prestatori di servizi sostengono tutti i costi necessari per potersi integrare con successo nel sistema informatico decentrato o interagire con esso in altro modo.
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