Art. 25
Atti di esecuzione
In vigore dal 12 lug 2023
Atti di esecuzione
1. La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari per l'istituzione e l'uso del sistema informatico decentrato ai fini del presente regolamento, stabilendo quanto segue:
a)
le specifiche tecniche che definiscono i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;
b)
le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione;
c)
gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni e un livello elevato di cibersicurezza per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell'ambito del sistema informatico decentrato;
d)
gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'.
3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati entro il 18 agosto 2025.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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