Art. 39
Obblighi dei fornitori di elementi di batteria e di moduli di batteria
In vigore dal 12 lug 2023
Obblighi dei fornitori di elementi di batteria e di moduli di batteria
I fornitori di elementi di batteria e di moduli di batteria forniscono le informazioni e la documentazione necessarie al rispetto dei requisiti del presente regolamento allorché forniscono gli elementi di batteria o i moduli di batteria a un fabbricante. Tali informazioni e documentazione sono fornite gratuitamente.
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