Art. 39 · Obblighi dei fornitori di elementi di batteria e di moduli di batteria

Art. 39

Obblighi dei fornitori di elementi di batteria e di moduli di batteria

In vigore dal 12 lug 2023
Obblighi dei fornitori di elementi di batteria e di moduli di batteria I fornitori di elementi di batteria e di moduli di batteria forniscono le informazioni e la documentazione necessarie al rispetto dei requisiti del presente regolamento allorché forniscono gli elementi di batteria o i moduli di batteria a un fabbricante. Tali informazioni e documentazione sono fornite gratuitamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1542:oj#art-39