Art. 38

Obblighi dei fabbricanti

In vigore dal 12 lug 2023
Obblighi dei fabbricanti 1.   All’atto dell’immissione della batteria sul mercato o della sua messa in servizio, anche a fini propri, i fabbricanti garantiscono che la batteria: a) sia stata progettata e fabbricata conformemente agli articoli da 6 a 10 e agli , e sia accompagnata da istruzioni chiare, comprensibili e leggibili nonché da informazioni sulla sicurezza in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere immessa sul mercato o messa in servizio; e b) sia contrassegnata ed etichettata conformemente all’. 2.   Prima dell’immissione della batteria sul mercato o della sua messa in servizio, i fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità pertinente di cui all’. 3.   Qualora la conformità della batteria ai requisiti applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità pertinente di cui all’, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE a norma dell’ e appongono la marcatura CE a norma degli . 4.   I fabbricanti tengono la documentazione tecnica di cui all’allegato IX e la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dalla data in cui la batteria è stata immessa sul mercato o messa in servizio. 5.   I fabbricanti si assicurano che siano predisposte le procedure necessarie affinché la batteria fabbricata nell’ambito di una produzione in serie continui a essere conforme al presente regolamento. A tal fine, i fabbricanti tengono adeguatamente conto delle modifiche del processo di produzione, della progettazione o delle caratteristiche della batteria, nonché delle modifiche delle norme armonizzate di cui all’, delle specifiche comuni di cui all’ o di altre specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità della batteria o mediante applicazione delle quali la conformità è verificata. 6.   I fabbricanti si assicurano che le batterie che immettono sul mercato rechino un numero di identificazione del modello e un numero di lotto o di serie, oppure un numero di prodotto o un altro elemento che ne consenta l’identificazione. Qualora le dimensioni o la natura della batteria non lo consentano, le informazioni richieste sono indicate sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento della batteria. 7.   I fabbricanti indicano sulla batteria il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il loro indirizzo postale, indicando un unico punto di contatto, e, se del caso, l’indirizzo web e di posta elettronica, se esistente. Qualora non sia possibile, le informazioni richieste sono indicate sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento della batteria. I recapiti sono indicati in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere immessa sul mercato o messa in servizio, e sono chiare, comprensibili e leggibili. 8.   I fabbricanti forniscono l’accesso ai dati relativi ai parametri di cui all’allegato VII nel sistema di gestione delle batterie di cui all’, paragrafo 1„ conformemente ai requisiti stabiliti in tale articolo. 9.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme a uno o più dei requisiti applicabili di cui agli articoli da 6 a 10 e agli adottano immediatamente le misure correttive necessarie a renderla conforme, ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente l’autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro sul cui mercato l’hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. 10.   I fabbricanti forniscono all’autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità della batteria ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 10 e agli , in una o più lingue facilmente comprensibili per tale autorità nazionale. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato elettronico e, su richiesta, in formato cartaceo. I fabbricanti cooperano con l’autorità nazionale, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalla batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio. 11.   Gli operatori economici che effettuano la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione, il cambio di destinazione ovvero la rifabbricazione, e immettono sul mercato o mettono in servizio una batteria che è stata sottoposta a una di tali operazioni sono considerati fabbricanti ai fini del presente regolamento.
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Obblighi dei fabbricanti (Art. 38 Regolamento (UE) 2023/1542) — Testo vigente | Portale Normativo