Art. 8

Elenchi degli stabilimenti ai fini della spedizione di partite di merci al dettaglio verso l'Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e del loro ricevimento in Irlanda del Nord

In vigore dal 14 giu 2023
Elenchi degli stabilimenti ai fini della spedizione di partite di merci al dettaglio verso l'Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e del loro ricevimento in Irlanda del Nord 1.   Le partite di merci al dettaglio sono spedite da stabilimenti situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e ricevute da stabilimenti in Irlanda del Nord elencati a tal fine dalle autorità competenti del Regno Unito conformemente alle prescrizioni per l'inserimento negli elenchi degli stabilimenti di cui all'allegato III, parte 2. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli per modificare l'allegato III, parte 2, adeguando le prescrizioni per l'inserimento negli elenchi degli stabilimenti agli sviluppi tecnici o operativi ai fini degli .
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