Art. 9
Norme specifiche per le partite di merci al dettaglio del resto del mondo
In vigore dal 14 giu 2023
Norme specifiche per le partite di merci al dettaglio del resto del mondo
1. Le merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti di origine animale o vegetale o da prodotti composti soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all', paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625 possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito ed essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord conformemente all' del presente regolamento solo nel caso in cui:
a)
il Regno Unito decida di ottemperare alle prescrizioni seguenti e, di conseguenza, fornisca prove scritte che:
i)
le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 e agli atti della Commissione adottati a norma di tali regolamenti si applicano a tali prodotti a norma del diritto nazionale del Regno Unito; e
ii)
le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui alla lettera a), punto i), sono effettivamente attuate dal Regno Unito;
b)
tali prodotti siano elencati in un atto di esecuzione adottato conformemente al paragrafo 4.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, i prodotti della pesca catturati da una nave battente bandiera di un paese terzo diverso dal Regno Unito e importati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito come merci al dettaglio ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord conformemente all' solo nel caso in cui:
a)
il Regno Unito decida di ottemperare alle prescrizioni seguenti e, di conseguenza, fornisca prove scritte che:
i)
le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica si applicano a norma del diritto nazionale del Regno Unito, garantendo in tal modo che i prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata quale definita all' del regolamento (CE) n. 1005/2008 e negli atti dell'Unione adottati a norma di tale regolamento non siano importati nel Regno Unito;
ii)
le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui al punto i) sono effettivamente attuate dal Regno Unito;
b)
lo Stato di bandiera del peschereccio interessato sia elencato in un atto di esecuzione adottato conformemente al paragrafo 4.
Qualora intenda introdurre nuove misure o modificare misure esistenti riguardanti le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui alla lettera a), punto i), del presente paragrafo, il Regno Unito ne informa senza indugio la Commissione e fornisce informazioni sul contenuto di tali misure prima della data di applicazione di tali misure nel proprio diritto nazionale.
Qualora intenda introdurre nuove misure nei confronti di uno Stato di bandiera aventi un impatto su un atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, l'Unione ne informa senza indugio il Regno Unito e fornisce informazioni sul contenuto delle nuove misure prima della data di applicazione di tali misure.
3. Per valutare l'effettiva attuazione delle condizioni di importazione e delle prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi, la Commissione può svolgere audit e procedure di verifica nel Regno Unito, che possono comprendere:
a)
una valutazione della totalità o di parte del piano di controllo totale delle autorità competenti del Regno Unito, compresi, se del caso, riesami di programmi di audit e ispezioni;
b)
una valutazione dell'effettiva attuazione delle condizioni di importazione e delle prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui ai paragrafi 1 e 2 nell'ambito del diritto nazionale del Regno Unito;
c)
verifiche in loco.
La Commissione redige una relazione sui risultati di ciascun audit effettuato e la mette a disposizione degli Stati membri e del Regno Unito.
4. Se ha ricevuto le prove scritte di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure che elencano:
a)
i prodotti di origine animale o vegetale o i prodotti composti, compresi i loro paesi terzi di origine, che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord;
b)
gli Stati di bandiera di cui al paragrafo 2, lettera b).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
5. Qualora elabori atti dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), o modifiche di tali atti, la Commissione ne informa il Regno Unito e fornisce allo stesso le informazioni pertinenti.
Il Regno Unito comunica alla Commissione, al più tardi 15 giorni prima della data di applicazione degli atti dell'Unione o delle modifiche di cui al primo comma, se le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica stabilite in tali atti dell'Unione o modifiche si applicano nell'ambito del proprio diritto nazionale alla data di applicazione di tali atti dell'Unione o modifiche e fornisce prove al riguardo.
Nel caso di atti dell’Unione o modifiche immediatamente applicabili, la Commissione informa quanto prima il Regno Unito di tali atti o modifiche. Il Regno Unito comunica alla Commissione se le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica si applicano nell'ambito del proprio diritto nazionale entro tre giorni dalla data di entrata in vigore di tali atti o modifiche.
Se il Regno Unito non ha informato la Commissione che un atto dell'Unione o una sua modifica si applica a norma del proprio diritto nazionale e fornito prove in tal senso conformemente al secondo e al terzo comma del presente paragrafo, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafi 2 e 3, per sopprimere i prodotti interessati dall'atto dell'Unione o dalla sua modifica che non si applica a norma del diritto nazionale del Regno Unito dagli elenchi stabiliti conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
6. La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle condizioni di importazione e delle prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui ai paragrafi 1 e 2, a secondi dei casi.
Qualora sussistano prove, quali una valutazione della Commissione, una verifica a norma del paragrafo 3, un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per far fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di importazione di cui ai paragrafi 1 e 2, o non esegue efficacemente i controlli ufficiali o le verifiche di cui a tali paragrafi, o che il Regno Unito non applica una di tali condizioni di importazione o prescrizioni relative ai controlli ufficiali o alla verifica a norma del proprio diritto nazionale, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile che stabilisce misure adeguate, che possono comprendere la soppressione di determinati prodotti o paesi terzi di origine o di determinati Stati di bandiera dagli elenchi stabiliti conformemente al paragrafo 4.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafi 2 e 3.
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