Art. 10

Norme specifiche per le partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, per la spedizione e la vendita da parte di operatori professionali

In vigore dal 14 giu 2023
Norme specifiche per le partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, per la spedizione e la vendita da parte di operatori professionali 1.   Prima dell'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e dell'immissione sul mercato in Irlanda del Nord, le partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali sono soggetti a norme specifiche e a un obbligo di etichettatura fitosanitaria soltanto in presenza di tutte le condizioni seguenti: a) tali partite sono spedite da operatori professionali situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord, che sono stati autorizzati e registrati dalle autorità competenti del Regno Unito per garantire che le partite siano spedite conformemente al presente regolamento, per il ricevimento da parte di operatori professionali situati in Irlanda del Nord o per la vendita immediata nel Regno Unito dopo il loro ricevimento in Irlanda del Nord da parte di operatori professionali; b) le unità commerciali più piccole applicabili di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate di ciascuna partita, nonché i macchinari e i veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, prima del loro ingresso in Irlanda del Nord recano un’etichetta fitosanitaria rilasciata da un operatore professionale, sotto il controllo ufficiale delle autorità competenti del Regno Unito, che è conforme al contenuto e al modello stabiliti in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3; c) prima del loro ingresso in Irlanda del Nord, le partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali sono conformi alle norme d'ingresso nell'Unione stabilite neiregolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625; d) le partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali prima del loro ingresso in Irlanda del Nord, dopo il loro ingresso in Irlanda del Nord sono unicamente immessi sul mercato e utilizzati nel Regno Unito e non sono successivamente spostati in uno Stato membro; e) prima del loro ingresso in Irlanda del Nord, le piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate i macchinari e i veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali sono presentati per i controlli ufficiali presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord in conformità al regolamento (UE) 2017/625; f) gli operatori professionali dell'Irlanda del Nord che ricevono queste piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, e gli operatori professionali che ricevono per la prima volta tali macchine e tali veicoli dopo il loro ingresso in Irlanda del Nord sono registrati a tale fine rispettivamente dalle autorità competenti del Regno Unito nel registro di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e secondo la procedura stabilite all'articolo 66 di tale regolamento; g) il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che è in atto una procedura di autorizzazione e registrazione degli operatori professionali per garantire che tali partite siano spedite conformemente al presente regolamento, comprensiva di procedure ufficiali per garantirne la conformità al presente regolamento e in caso di non conformità, che sono eseguiti controlli ufficiali sulle partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali prima del loro ingresso in Irlanda del Nord presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, conformi ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) 2017/625, e che sono eseguiti controlli ufficiali, comprovati da un piano di controllo, e sono in atto misure di sorveglianza riguardanti i movimenti di tali partite dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord al luogo di destinazione in Irlanda del Nord, al fine di garantire che tali partite non siano successivamente spostate in uno Stato membro; queste garanzie scritte garantiscono all'Unione che le norme specifiche stabilite nel al presente articolo non aumentano il rischio fitosanitario nell'isola d'Irlanda, non incidono negativamente sullo stato SPS dell'isola d'Irlanda e non aumentano il rischio fitosanitario nel mercato interno né compromettono l'integrità di quest'ultimo; h) la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo per quanto riguarda il contenuto e il modello di etichetta fitosanitaria e non ha sospeso l'applicazione delle norme specifiche di cui alle lettere a), b) e c), del presente paragrafo, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo o all'. 2.   L'etichetta fitosanitaria di cui al paragrafo 1 attesta che le partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali prima di entrare in Irlanda del Nord sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d). 3.   In presenza delle condizioni relative alle garanzie scritte stabilite al paragrafo 1, lettera g), la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme sul contenuto e sui modelli dell'etichetta fitosanitaria di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafi 2 e 3. 4.   La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle norme specifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 relative alle partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, nonché l'etichetta fitosanitaria. Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per fare fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce misure e condizioni speciali adeguate, comprese restrizioni temporanee o permanenti all'applicazione delle norme specifiche in relazione a talune partite o operatori, o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafi 2 e 3.
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