Art. 6

Marcatura delle merci al dettaglio

In vigore dal 14 giu 2023
Marcatura delle merci al dettaglio 1.   Le merci al dettaglio recano una marcatura conformemente alle prescrizioni seguenti: a) a decorrere dal 1o ottobre 2023, tutte le merci al dettaglio recano una marcatura conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3, ad eccezione delle seguenti merci al dettaglio che recano una marcatura individuale conformemente all'allegato IV, punto 1: i) carni preimballate, prodotti a base di carne preimballati e carni imballate nei locali di vendita; ii) latte preimballato, prodotti lattiero-caseari preimballati e prodotti lattiero-caseari imballati nei locali di vendita elencati nell'allegato V, parte 1; b) a decorrere dal 1o ottobre 2024, tutto il latte e tutti i prodotti lattiero-caseari recano una marcatura individuale conformemente all'allegato IV, punto 1; c) a decorrere dal 1o luglio 2025, tutte le merci al dettaglio recano una marcatura individuale conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punto 1, ad eccezione delle merci al dettaglio elencate nell'allegato V, parte 2, che recano una marcatura conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3. 2.   In deroga al paragrafo 1: a) le singole merci vendute sfuse o a peso nei locali di vendita su richiesta del consumatore, comprese le singole merci trasformate e vendute nei locali di vendita da un dettagliante per il consumo diretto da parte del consumatore, recano una marcatura conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3; b) le singole merci offerte da un operatore di ristorazione, nelle mense aziendali, dalla ristorazione istituzionale, dai ristoranti e da altri analoghi operatori di servizi di ristorazione per il consumo diretto sul posto non sono soggette all'obbligo di recare una marcatura. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli per modificare l'allegato IV adeguando le prescrizioni relative alla marcatura in risposta agli sviluppi tecnici o operativi. 4.   La Commissione monitora che tutte le merci al dettaglio rechino una marcatura conformemente al paragrafo 1. Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC o dell'OFIS, o dati sui volumi degli scambi di prodotti vitivinicoli, che le merci al dettaglio non sono conformi alle prescrizioni stabilite nel presente articolo o sono presenti sul mercato di uno Stato membro, la Commissione può modificare gli allegati IV e V mediante un atto delegato adottato conformemente agli . 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli per modificare l'elenco delle merci al dettaglio di cui all'allegato V, parte 2, conformemente ai criteri seguenti: a) una merce al dettaglio è aggiunta a tale elenco se la marcatura individuale di tale merce al dettaglio non è necessaria in quanto non sono più prescritti controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625; b) una merce al dettaglio è soppressa da tale elenco se è necessaria una marcatura individuale ai fini degli del presente regolamento o se sono prescritti controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625. 6.   La Commissione, se determina, conformemente all', paragrafi 1 e 3, che le pertinenti norme in materia di sanità pubblica e informazione dei consumatori stabilite negli atti dell'Unione, o in parti di essi, elencati e indicati con un asterisco nell'allegato I, si applicano a norma del diritto nazionale del Regno Unito, può adottare un atto delegato conformemente all' per modificare l'allegato V aggiungendo categorie di merci al dettaglio autorizzate per la marcatura conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3. Se il Regno Unito non ha informato la Commissione che un atto dell'Unione o una modifica di un atto dell'Unione si applica a norma del proprio diritto nazionale e fornito prove in tal senso conformemente all', paragrafo 5, la Commissione adotta un atto delegato conformemente agli per modificare l'allegato V sopprimendo le categorie di merci al dettaglio interessate.
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Marcatura delle merci al dettaglio (Art. 6 Regolamento (UE) 2023/1231) — Testo vigente | Portale Normativo