Art. 18

Procedura di comitato

In vigore dal 14 giu 2023
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Ai fini dell', paragrafo 4, lettera b), del presente regolamento, tuttavia, la Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). È inoltre assistita da quest'ultimo comitato ai fini dell', paragrafo 4, e dell' , paragrafo 6, del presente regolamento per le questioni che rientrano esclusivamente nell'ambito di competenza di tale comitato. Tali comitati sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l', paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo .
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Procedura di comitato (Art. 18 Regolamento (UE) 2023/1231) — Testo vigente | Portale Normativo