Art. 5

Norme specifiche per le partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 3, lettere c) e d)

In vigore dal 14 giu 2023
Norme specifiche per le partite di merci al dettaglio di cui all', lettere c) e d) 1.   L'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e l'immissione sul mercato in Irlanda del Nord di partite di merci al dettaglio di cui all', lettere c) e d), sono soggetti a norme specifiche relative ai tassi speciali dei controlli ufficiali e a un certificato generale solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) le merci al dettaglio sono preimballate e recano una marcatura ove necessaria conformemente all’; b) le merci al detaglio soddisfano una delle condizioni seguenti: i) sono originarie di parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord; ii) provengono da uno Stato membro; iii) sono merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti non soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all', paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625 o alle norme relative ai prodotti della pesca stabilite nel al regolamento (CE) n. 1005/2008; c) le merci al dettaglio sono destinate solo a essere immesse sul mercato dell’Irlanda del Nord per i consumatori finali; d) le merci al dettaglio sono spedite da stabilimenti elencati situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e sono ricevute da stabilimenti elencati in Irlanda del Nord; e) le merci al dettaglio sono presentate per i controlli ufficiali presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord conformemente al regolamento (UE) 2017/625; f) il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che: i) sono eseguiti controlli ufficiali efficaci, conformemente al regolamento (UE) 2017/625, sulle partite di merci al dettaglio presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, che sono conformi ai requisiti di cui all’allegato II del presente regolamento; e ii) sono eseguiti controlli ufficiali, comprovati da un piano di controllo, e attività di monitoraggio conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato III, parte 1, del presente regolamento sui movimenti di tali merci al dettaglio dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord agli stabilimenti elencati di destinazione, al fine di garantire che tali partite siano destinate esclusivamente alla vendita al dettaglio in stabilimenti dell’Irlanda del Nord e non siano successivamente spostate in uno Stato membro; tali garanzie scritte assicurano all'Unione che i tassi speciali dei controlli ufficiali e il certificato generale non aumentano i rischi per la sanità pubblica nel mercato interno e non incidono negativamente sul livello di protezione dei consumatori nel mercato interno o sulla sua integrità; g) le merci al dettaglio sono accompagnate da un certificato generale conforme al modello stabilito in un atto di esecuzione adottato conformemente all', paragrafo 3; h) la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente all', paragrafo 3, e non ha adottato misure conformemente all', paragrafo 4, e al paragrafo 2 del presente articolo o conformemente all' . 2.   La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle condizioni di cui al paragrafo 1 per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di tali partite e la loro immissione sul mercato in Irlanda del Nord. Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC o dell'OFIS, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per far fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), del presente articolo, dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce misure e condizioni speciali adeguate o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente all', paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafi 2 e 3, del presente regolamento. 3.   Le autorità competenti del Regno Unito possono decidere di non riscuotere diritti o oneri per i controlli ufficiali sulle merci al dettaglio di cui al paragrafo 1.
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