Art. 13

Divieto di circolazione in uno Stato membro o di immissione sul mercato in uno Stato membro di merci e animali da compagnia che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento

In vigore dal 14 giu 2023
Divieto di circolazione in uno Stato membro o di immissione sul mercato in uno Stato membro di merci e animali da compagnia che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento 1.   Le merci che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento non devono essere spostate dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro né immesse sul mercato di uno Stato membro. 2.   Gli animali da compagnia che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento non devono essere spostati dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro. 3.   Gli Stati membri applicano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza delle norme specifiche stabilite dal presente regolamento.
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