Art. 12

Norme specifiche per i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia

In vigore dal 14 giu 2023
Norme specifiche per i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia 1.   Le norme specifiche stabilite nel presente articolo per i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia che fanno ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito si applicano soltanto in presenza di tutte le condizioni seguenti: a) il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che: i) tali animali da compagnia non aumentano il rischio per la salute degli animali che si trovano sull'isola d'Irlanda, né incidono sul loro stato sanitario o aumentano il rischio per la sanita' pubblica e degli animali nel mercato interno, né compromettono l'integrità di quest'ultimo; ii) le autorità competenti del Regno Unito adottano misure efficaci per ridurre al minimo la possibilità che animali da compagnia siano spostati dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro, comprovate da informazioni sulle procedure ufficiali per decidere quali misure adottare in caso di non conformità; iii) le autorità competenti del Regno Unito applicano le prescrizioni relative ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia verso il Regno Unito al fine di tutelarne lo stato sanitario; iv) le autorità competenti del Regno Unito eseguono controlli documentali e di identità efficaci sugli animali da compagnia che fanno ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito conformemente alla lettera f); v) le autorità competenti del Regno Unito attuano un sistema di individuazione precoce e notifica dell'infezione da Echinococcus multilocularis negli ospiti definitivi selvatici e ne informano immediatamente la Commissione; vi) le autorità competenti del Regno Unito applicano un sistema di individuazione precoce e notifica dell'infezione da rabbia negli animali sensibili detenuti e selvatici e notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi caso sospetto o da loro riscontrato di infezione da rabbia; b) la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 4; c) gli animali da compagnia sono originari di parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e non saranno successivamente spostati in uno Stato membro; d) gli animali da compagnia sono identificati per mezzo di un trasponditore conforme alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 576/2013; e) gli animali da compagnia sono accompagnati da un documento di viaggio apposito, in formato scritto o elettronico, in conformità del paragrafo 4, convalidato dalle autorità competenti del Regno Unito conformemente al paragrafo 2, e da una dichiarazione firmata del proprietario o di una persona autorizzata attestante che gli animali da compagnia identificati conformemente alla lettera d) e che dispongono del documento di viaggio apposito non saranno successivamente spostati dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro; f) le autorità competenti del Regno Unito eseguono controlli documentali e di identità sugli animali da compagnia accompagnati dall'apposito documento di viaggio e dalla dichiarazione di cui alla lettera e), presentati dal proprietario o da una persona autorizzata dopo il completamento dell'imbarco e prima dell'arrivo in Irlanda del Nord, o al momento del primo arrivo in Irlanda del Nord, per dimostrare la conformità alle norme specifiche stabilite nel presente articolo; in caso di non conformità riscontrata durante i controlli previsti dalle procedure ufficiali di cui alla lettera a), punto ii), gli animali da compagnia sono condotti dalle autorità competenti del Regno Unito presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord in possesso dei requisiti di cui all'allegato II per porre rimedio a tale non conformità. 2.   L'apposito documento di viaggio per animali da compagnia di cui al paragrafo 1, lettera e), è rilasciato solo dopo che le autorità competenti del Regno Unito hanno debitamente verificato che le varie voci del documento sono state compilate in modo corretto e veritiero con le informazioni prescritte da un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 4, attestando così il rispetto delle condizioni stabiliteal paragrafo 1, lettere c) e d). 3.   Per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia originari dell'Irlanda del Nord che viaggiano unicamente verso altre parti del Regno Unito per poi tornare direttamente in Irlanda del Nord: i) gli animali da compagnia sono identificati per mezzo di un trasponditore conformemente alle prescrizioni stabilite al paragrafo 1, lettera d); ii) non si applicano le prescrizioni stabilite al paragrafo 1, lettere c), e) e f); iii) non si applicano le prescrizioni pertinenti stabilite nel regolamento (UE) n. 576/2013. 4.   In presenza delle condizioni stabilite nel paragrafo 1, lettera a), mediante atti di esecuzione, la Commissione può stabilire norme sulle informazioni da inserire nel documento di viaggio per animali da compagnia per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia che fanno ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito, ed anche in merito al contenuto della dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera e). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 5.   La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per fare fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni stabilite ai paragrafi 1, 2 e 3, dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce misure e condizioni speciali adeguate o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafi 2 e 3.
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Norme specifiche per i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia (Art. 12 Regolamento (UE) 2023/1231) — Testo vigente | Portale Normativo