Art. 11
Norme specifiche per le partite di tuberi-seme di patate
In vigore dal 14 giu 2023
Norme specifiche per le partite di tuberi-seme di patate
1. L'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi-seme di patate per l'immissione sul mercato sottostà a norme specifiche e all'obbligo di etichettatura fitosanitaria soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a)
tali partite sono spedite da operatori professionali autorizzati e registrati dalle autorità competenti del Regno Unito per garantire che siano spedite conformemente al presente regolamento, in altre parti del Regno Unito per il ricevimento da parte di operatori professionali situati in Irlanda del Nord;
b)
ogni partita di tuberi-seme di patate reca un’etichetta fitosanitaria conformemente al paragrafo 2;
c)
i tuberi-seme di patate sono conformi alle prescrizioni dell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3 per quanto riguarda l'ingresso in Irlanda del Nord di tuberi-seme di patate provenienti da altre parti del Regno Unito e la loro immissione sul mercato in Irlanda del Nord;
d)
dopo il loro ingresso in Irlanda del Nord, i tuberi-seme di patate sono destinati unicamente all'immissione sul mercato e all'uso nel Regno Unito e non sono successivamente spostati in uno Stato membro;
e)
i tuberi-seme di patate sono presentati per i controlli ufficiali presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord conformemente al regolamento (UE) 2017/625;
f)
il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che è in atto una procedura di registrazione e autorizzazione degli operatori professionali comprensiva di procedure ufficiali per garantirne la conformità al presente regolamento e in caso di non conformità, e che sono eseguiti controlli ufficiali sulle partite di tuberi-seme di patate presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, conformi ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) 2017/625, e che sono eseguiti controlli ufficiali e sono in atto misure di sorveglianza riguardanti i movimenti di tali partite dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord al luogo di destinazione in Irlanda del Nord, al fine di garantire che tali partite non siano successivamente spostate in uno Stato membro; queste garanzie scritte garantiscono all'Unione che le norme specifiche stabilite nel presente articolo non aumentano il rischio fitosanitario nell'isola d'Irlanda, non incidono negativamente sullo stato SPS dell'isola d'Irlanda e non aumentano il rischio fitosanitario nel mercato interno né compromettono l'integrità di quest'ultimo;
g)
la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e non ha sospeso l'applicazione delle norme specifiche di cui al paragrafo1 del presente articolo, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo o all'.
2. L'etichetta fitosanitaria di cui al paragrafo 1 è rilasciata dalle autorità competenti del Regno Unito, a seguito di ispezioni ufficiali sistematiche e fisiche, ed è stampata da dette autorità o dagli operatori professionali sotto il controllo ufficiale di tali autorità.
L'etichetta attesta che le partite di tuberi-seme di patate sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), e alle norme contenute in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3.
3. In presenza delle condizioni relative alle garanzie scritte stabilite al paragrafo 1, lettera f), la Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:
a)
le prescrizioni per l'ingresso in Irlanda del Nord di tuberi-seme di patate provenienti da altre parti del Regno Unito e per il loro uso in Irlanda del Nord;
b)
il modello di etichetta fitosanitaria di cui al paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafi 2 e 3.
4. La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 per quanto riguarda le partite di tuberi-seme di patate e l'etichetta fitosanitaria.
Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per fare fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione,che stabilisce misure e condizioni speciali adeguate, comprese restrizioni temporanee o permanenti all'applicazione delle norme in relazione a talune partite o operatori, o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafi 2 e 3.
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