Art. 14

Sospensione delle norme specifiche stabilite ai capi 2, 3 e 4

In vigore dal 14 giu 2023
Sospensione delle norme specifiche stabilite ai capi 2, 3 e 4 1.   La Commissione monitora attentamente l'applicazione delle norme specifiche stabilite aai capi 2, 3 e 4 e all' , in particolare per verificare che: a) siano effettuati controlli ufficiali su partite di merci al dettaglio, piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali prima del loro ingresso in Irlanda del Nord, tuberi-seme di patate e animali da compagnia che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento; b) siano in atto un monitoraggio e controlli ufficiali adeguati, conformemente alle prescrizioni dell'allegato III, per quanto riguarda i movimenti di merci al dettaglio dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord allo stabilimento di destinazione elencato, al fine di garantire che le merci al dettaglio siano destinate esclusivamente a stabilimenti elencati situati in Irlanda del Nord e non siano successivamente spostate in uno Stato membro; c) siano rispettate le norme specifiche stabilite nel presente regolamento, in particolare gli . 2.   La Commissione monitora che: a) le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord siano conformi all'allegato II; b) i rappresentanti dell'Unione abbiano costantemente e continuativamente accesso alle banche dati rilevanti utilizzate dalle autorità competenti del Regno Unito in Irlanda del Nord ai fini dei controlli ufficiali e del monitoraggio previsti dal presente regolamento, comprese la piattaforma di ispezione dei documenti sanitari comuni di entrata (DSCE) e altre banche dati di rilievo, oltre allo scambio di informazioni, e che le autorità competenti del Regno Unito in Irlanda del Nord rispettino l'obbligo di utilizzo del sistema Traces di cui al regolamento (UE) 2017/625. 3.   Qualora constati un'inosservanza sistematica delle norme specifiche di cui al paragrafo 1 da parte del Regno Unito, o che il Regno Unito non soddisfa una delle condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione notifica per iscritto al Regno Unito, entro sette giorni, tale constatazione e le relative motivazioni dettagliate. 4.   Per un periodo di quattro settimane a decorrere dalla data della notifica scritta di cui al paragrafo 3, la Commissione svolge consultazioni con il Regno Unito al fine di porre rimedio alla situazione all'origine della notifica scritta. 5.   Se non è posto rimedio alla situazione che ha dato origine alla notifica scritta di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro il periodo di quattro settimane di cui al paragrafo 4 del presente articolo, o in caso di sospensione delle disposizioni in proposito della sezione 2 (determinazione delle merci non a rischio e abrogazione della decisione n. 4/2020) della decisione n. 1/2023 (16) del comitato misto a norma dell', paragrafo 2, di tale decisione per motivi inerenti alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro ulteriori quattro settimane, un atto delegato conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento, stabilendo le norme specifiche previste dal presente regolamento la cui applicazione deve essere sospesa. In caso di mancato rispetto da parte del Regno Unito delle condizioni stabilite al paragrafo 1, lettera c), o al paragrafo 2, lettera a) o b), del presente articolo, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento, sospendendo l'applicazione degli e dal 9 al 12. 6.   Qualora il Regno Unito ponga rimedio alla situazione all'origine dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento, stabilendo quali delle norme specifiche sospese si applicano nuovamente.
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