Art. 5
Norme specifiche per l’etichettatura dei medicinali di cui all’articolo 1, paragrafo 1
In vigore dal 14 giu 2023
Norme specifiche per l’etichettatura dei medicinali di cui all’, paragrafo 1
I medicinali di cui all’, paragrafo 1, recano un’etichetta individuale conforme alle prescrizioni seguenti:
a)
è apposta sull’imballaggio del medicinale in una posizione evidente in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile; non è in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire;
b)
contiene la dicitura: “UK only”.
Storico versioni
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