Art. 5 · Norme specifiche per l’etichettatura dei medicinali di cui all’articolo 1, paragrafo 1

Art. 5

Norme specifiche per l’etichettatura dei medicinali di cui all’articolo 1, paragrafo 1

In vigore dal 14 giu 2023
Norme specifiche per l’etichettatura dei medicinali di cui all’, paragrafo 1 I medicinali di cui all’, paragrafo 1, recano un’etichetta individuale conforme alle prescrizioni seguenti: a) è apposta sull’imballaggio del medicinale in una posizione evidente in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile; non è in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire; b) contiene la dicitura: “UK only”.
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