Art. 6
Deroghe alla definizione di aree delimitate
In vigore dal 8 giu 2023
Deroghe alla definizione di aree delimitate
1. In deroga all’, le autorità competenti possono scegliere di non stabilire un’area delimitata se almeno una delle condizioni seguenti è soddisfatta:
a)
vi sono prove del fatto che l’organismo nocivo specificato è stato introdotto nella zona con le piante su cui è stato trovato, che queste piante erano infestate prima di essere introdotte nella zona in questione e che l’organismo nocivo specificato non si è moltiplicato;
b)
vi sono prove del fatto che si tratta di un ritrovamento isolato, che presumibilmente non porterà all’insediamento dell’organismo nocivo specificato;
c)
l’organismo nocivo specificato è ufficialmente confermato in un sito di produzione fisicamente isolato contro di esso;
d)
l’organismo nocivo specificato è ufficialmente confermato in una serra e vi sono prove del fatto che non è in grado di sopravvivere alle condizioni invernali al di fuori di tale serra.
2. Qualora si avvalga della deroga di cui al paragrafo 1, l’autorità competente:
a)
adotta misure per garantire la rapida eradicazione dell’organismo nocivo specificato ed escludere la possibilità che esso si diffonda;
b)
aumenta immediatamente il numero di trappole e la frequenza con cui le trappole sono controllate in tale zona;
c)
intensifica gli esami visivi, comprese le ricognizioni nei siti di produzione;
d)
effettua un’indagine mediante trappole in una zona di almeno 5 km di ampiezza intorno alle piante infestate o al sito di produzione in cui è stato rilevato l’organismo nocivo specificato, in maniera regolare e intensiva per almeno due anni. Nelle zone in cui l’organismo nocivo specificato non è in grado di sopravvivere alle condizioni invernali, il periodo di indagine può essere limitato al periodo precedente l’inizio delle condizioni invernali;
e)
sensibilizza l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato; e
f)
adotta qualsiasi altra misura appropriata per eradicare l’organismo nocivo specificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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