Art. 5

Definizione di aree delimitate

In vigore dal 8 giu 2023
Definizione di aree delimitate 1.   Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato sia confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un’area delimitata costituita da: a) una zona infestata, comprendente il punto in cui si trovano le piante infestate e tutte le piante che potrebbero diventare infestate entro un raggio di 100 m intorno al luogo di ritrovamento dell’organismo nocivo specificato; e b) una zona cuscinetto, con un’ampiezza minima di 5 km e massima di 100 km, oltre i confini della zona infestata. La zona cuscinetto può essere estesa a più di 100 km se lo Stato membro lo ritiene necessario per proteggere il proprio territorio dall’organismo nocivo specificato. 2.   La delimitazione dell’area delimitata tiene conto dei principi scientifici, della biologia dell’organismo nocivo specificato, compresi i dati sulla capacità migratoria, del livello di infestazione, delle caratteristiche geografiche della zona, della particolare distribuzione delle piante ospiti nella zona interessata e delle prove dell’insediamento dell’organismo nocivo specificato. 3.   All’interno delle aree delimitate le autorità competenti sensibilizzano l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’ulteriore diffusione al di fuori di tali aree. Esse assicurano che il pubblico in generale e gli operatori professionali siano a conoscenza della delimitazione delle aree delimitate.
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