Art. 6 · Deroghe alla definizione di aree delimitate

Art. 6

Deroghe alla definizione di aree delimitate

In vigore dal 8 giu 2023
Deroghe alla definizione di aree delimitate 1.   In deroga all’, le autorità competenti possono scegliere di non stabilire un’area delimitata se almeno una delle condizioni seguenti è soddisfatta: a) vi sono prove del fatto che l’organismo nocivo specificato è stato introdotto nella zona con le piante su cui è stato trovato, che queste piante erano infestate prima di essere introdotte nella zona in questione e che l’organismo nocivo specificato non si è moltiplicato; b) vi sono prove del fatto che si tratta di un ritrovamento isolato, che presumibilmente non porterà all’insediamento dell’organismo nocivo specificato; c) l’organismo nocivo specificato è ufficialmente confermato in un sito di produzione fisicamente isolato contro di esso; d) l’organismo nocivo specificato è ufficialmente confermato in una serra e vi sono prove del fatto che non è in grado di sopravvivere alle condizioni invernali al di fuori di tale serra. 2.   Qualora si avvalga della deroga di cui al paragrafo 1, l’autorità competente: a) adotta misure per garantire la rapida eradicazione dell’organismo nocivo specificato ed escludere la possibilità che esso si diffonda; b) aumenta immediatamente il numero di trappole e la frequenza con cui le trappole sono controllate in tale zona; c) intensifica gli esami visivi, comprese le ricognizioni nei siti di produzione; d) effettua un’indagine mediante trappole in una zona di almeno 5 km di ampiezza intorno alle piante infestate o al sito di produzione in cui è stato rilevato l’organismo nocivo specificato, in maniera regolare e intensiva per almeno due anni. Nelle zone in cui l’organismo nocivo specificato non è in grado di sopravvivere alle condizioni invernali, il periodo di indagine può essere limitato al periodo precedente l’inizio delle condizioni invernali; e) sensibilizza l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato; e f) adotta qualsiasi altra misura appropriata per eradicare l’organismo nocivo specificato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:1134:oj#art-6